(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 42  del  25  ottobre  2017  -  Supplemento
  Ordinario) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Principi 
 
  1. La Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  con  la  presente
legge, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152
(Norme in materia ambientale), disciplina la gestione dei rifiuti sul
territorio regionale favorendone  la  riduzione  della  produzione  e
assicurando le piu' alte garanzie di protezione  dell'ambiente  e  di
tutela della salute dei cittadini. 
  2. La regione impronta le azioni di  cui  alla  presente  legge  ai
principi in materia di  prevenzione  e  di  riduzione  degli  impatti
negativi della produzione e  della  gestione  dei  rifiuti  contenuti
nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga  alcune
direttive, in materia  di  promozione  di  misure  di  green  economy
contenuti nella legge 28  dicembre  2015,  n.  221  (Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), e in materia di
donazione e distribuzione di prodotti  alimentari  e  farmaceutici  a
fini di solidarieta' sociale contenuti nella legge 19 agosto 2016, n.
166 (Disposizioni concernenti la  donazione  e  la  distribuzione  di
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta'  sociale  e
per la limitazione degli sprechi). 
  3. Le attivita' di gestione dei rifiuti si conformano al  principio
dello  sviluppo   sostenibile   al   fine   di   garantire   che   il
soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta
la qualita' della vita delle generazioni future e il loro  diritto  a
un patrimonio ambientale integro. 
  4. In attuazione dei principi di economia circolare contenuti nella
decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
novembre 2013, che adotta il 7° Programma di azione  per  l'ambiente,
le attivita' di gestione dei  rifiuti  concorrono  allo  sviluppo  di
sistemi produttivi che mirano alla riduzione dello sfruttamento delle
risorse, intervenendo in fase di progettazione di  beni  e  prodotti,
favorendone l'estensione del ciclo di vita, il riuso e il riciclo. 
  5. La raccolta e il trasporto dei rifiuti sono  effettuati  secondo
principi di razionalita',  di  economicita'  e  di  prossimita'  agli
impianti di trattamento rispetto ai luoghi di produzione. 
  6. Gli impianti di recupero  e  di  smaltimento  dei  rifiuti  sono
realizzati applicando  le  migliori  tecnologie  disponibili  di  cui
all'art. 5, comma 1,  lettera  l-ter),  del  decreto  legislativo  n.
152/2006.